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Salento, gara per rilevamento automatico infrazioni. No a certificazione di qualità...
Salento, gara per rilevamento automatico infrazioni. No a certificazione di qualità come requisito di accesso Imposto negli atti il possesso di determinate certificazioni a pena di esclusione La previsione negli atti di gara di una clausola, dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non è coerente con le indicazioni del nuovo Codice degli Appalti (articolo 100 del d.lgs 36/2023).Per questo, la Stazione appaltante che le ha inserite è tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime, salvo in ogni caso il ricorso all’autotutela. [[CASESTUDY]] E’ quanto ha deliberato Anac, con parere di precontenzioso n. 375, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, riguardante l’Unione dei Comuni del Nord Salento, in Puglia. L’Unione aveva affidato per...
Salento, gara per rilevamento automatico infrazioni. No a certificazione di qualità come requisito di accesso Imposto negli atti il possesso di determinate certificazioni a pena di esclusione La previsione negli atti di gara di una clausola, dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non è coerente con le indicazioni del nuovo Codice degli Appalti (articolo 100 del d.lgs 36/2023).Per questo, la Stazione appaltante che le ha inserite è tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime, salvo in ogni caso il ricorso all’autotutela. [[CASESTUDY]] E’ quanto ha deliberato Anac, con parere di precontenzioso n. 375, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, riguardante l’Unione dei Comuni del Nord Salento, in Puglia. L’Unione aveva affidato per...
Senza una clausola “a pena di esclusione” la mancata produzione della relazione...
L’impresa viene esclusa per omessa allegazione della relazione ex art. 102, con valutazione dell’omissione come non sanabile tramite soccorso istruttorio, in forza di quanto previsto dall’art. 18.2 del Disciplinare e dell’art. 101 D.Lgs. n. 36/2023. Il Tar stabilisce che, in assenza di una clausola espressa che preveda l’esclusione (“a pena di esclusione”), la mancata produzione della relazione di cui all’art. 102 non può determinare l’esclusione dell’offerente, laddove gli elementi richiesti risultano aliunde evincibili. [[CASESTUDY]] Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 09/10/2025, n. 2885 accoglie dunque il ricorso avverso l’esclusione: Ciò premesso, nel merito, il Collegio osserva che il bando di gara non ha previsto espressamente, a pena di esclusione, l’obbligo di produrre idonea documentazione attestante le specifiche modalità con cui i partecipanti alla pro...
L’impresa viene esclusa per omessa allegazione della relazione ex art. 102, con valutazione dell’omissione come non sanabile tramite soccorso istruttorio, in forza di quanto previsto dall’art. 18.2 del Disciplinare e dell’art. 101 D.Lgs. n. 36/2023. Il Tar stabilisce che, in assenza di una clausola espressa che preveda l’esclusione (“a pena di esclusione”), la mancata produzione della relazione di cui all’art. 102 non può determinare l’esclusione dell’offerente, laddove gli elementi richiesti risultano aliunde evincibili. [[CASESTUDY]] Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 09/10/2025, n. 2885 accoglie dunque il ricorso avverso l’esclusione: Ciò premesso, nel merito, il Collegio osserva che il bando di gara non ha previsto espressamente, a pena di esclusione, l’obbligo di produrre idonea documentazione attestante le specifiche modalità con cui i partecipanti alla pro...
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Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune lombardo Dimissionario dal 25 febbraio, è stato assunto due giorni dopo, il 27 febbraio, dalla società affidataria della manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici. Violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente di un Comune lombardo. Lo ha accertato Anac con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, ritenendo sussistente la violazione del divieto imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. [[CASESTUDY]] L’Autorit...
Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune lombardo Dimissionario dal 25 febbraio, è stato assunto due giorni dopo, il 27 febbraio, dalla società affidataria della manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici. Violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente di un Comune lombardo. Lo ha accertato Anac con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, ritenendo sussistente la violazione del divieto imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. [[CASESTUDY]] L’Autorit...
I princìpi del risultato e di buona fede non possono tradursi nell’imposizione...
L’aggiudicazione ed i provvedimenti ad essa connessi sono stati impugnati dall’appellante, con particolare riferimento alla mancata previsione nelle norme di gara dei criteri ambientali minimi. In primo grado il giudice, valorizzando il principio di fiducia, aveva respinto il ricorso sostenendo che parte ricorrente, sebbene contestasse l’aggiudicazione avesse però formulato un’offerta ispirata alla sostenibilità ambientale. E dunque avesse in qualche modo “sanato” la lex specialis carente del richiamo ai criteri ambientali minimi. Consiglio di Stato, Sez. III, 08/10/2025, n. 7898 accoglie l’appello: Ritiene il Collegio che non possa condividersi la conclusione del primo giudice secondo la quale la condotta della ricorrente avrebbe in qualche modo “sanato” la genericità (rectius: invalidità per carenza di un elemento normativamente necessario) del richiamo della l...
L’aggiudicazione ed i provvedimenti ad essa connessi sono stati impugnati dall’appellante, con particolare riferimento alla mancata previsione nelle norme di gara dei criteri ambientali minimi. In primo grado il giudice, valorizzando il principio di fiducia, aveva respinto il ricorso sostenendo che parte ricorrente, sebbene contestasse l’aggiudicazione avesse però formulato un’offerta ispirata alla sostenibilità ambientale. E dunque avesse in qualche modo “sanato” la lex specialis carente del richiamo ai criteri ambientali minimi. Consiglio di Stato, Sez. III, 08/10/2025, n. 7898 accoglie l’appello: Ritiene il Collegio che non possa condividersi la conclusione del primo giudice secondo la quale la condotta della ricorrente avrebbe in qualche modo “sanato” la genericità (rectius: invalidità per carenza di un elemento normativamente necessario) del richiamo della l...
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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3688 ha risposto al seguente quesito: I servizi di architettura ed ingegneria, sono assimilabili ai servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, l'art. 108 del D.Lgs 36/2023, prevede limitazioni alla componente del prezzo in misura pari al 30% ? Oppure, per i servizi di architettura ed ingegneria d'importo superiore ad € 140.000 + IVA, per i quali è necessario elaborare un criterio d'aggiudicazione con OEPV, è possibile indicare una componente del prezzo superiore al 30%? In caso di risposta affermativa, con la componente prezzo, è possibile andare anche oltre il 50% e quindi impostare un'OEPV con, ad esempio, una componente prezzo del 70% ed un'offerta tecnica pari al 30%? [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata &nbs...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3688 ha risposto al seguente quesito: I servizi di architettura ed ingegneria, sono assimilabili ai servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, l'art. 108 del D.Lgs 36/2023, prevede limitazioni alla componente del prezzo in misura pari al 30% ? Oppure, per i servizi di architettura ed ingegneria d'importo superiore ad € 140.000 + IVA, per i quali è necessario elaborare un criterio d'aggiudicazione con OEPV, è possibile indicare una componente del prezzo superiore al 30%? In caso di risposta affermativa, con la componente prezzo, è possibile andare anche oltre il 50% e quindi impostare un'OEPV con, ad esempio, una componente prezzo del 70% ed un'offerta tecnica pari al 30%? [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata &nbs...
Illegittimità delle clausole impositive di una massima soglia di ribasso
Clausole impositive di una massima soglia di ribasso introducono un inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo. Pertanto, esse sono illegittime. [[CASESTUDY]] Questo quanto ribadito da Tar Piemonte, Sez. II, 07/10/2025, n. 1368: 5. È invece fondata la censura appuntata sull’illegittimità del limite al ribasso contenuto nel paragrafo 3.3 del Disciplinare, a mente del quale “non sono altresì ammesse offerte che prevedono un margine d’Agenzia su base oraria: – inferiore a Euro 0,60 – IVA esclusa – superiore a Euro 1,00 – IVA esclusa”. 5.1. Per condivisibile ricostruzione giurisprudenziale, maturata sotto la vigenza dei previgenti codici dei contratti pubbli...
Clausole impositive di una massima soglia di ribasso introducono un inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo. Pertanto, esse sono illegittime. [[CASESTUDY]] Questo quanto ribadito da Tar Piemonte, Sez. II, 07/10/2025, n. 1368: 5. È invece fondata la censura appuntata sull’illegittimità del limite al ribasso contenuto nel paragrafo 3.3 del Disciplinare, a mente del quale “non sono altresì ammesse offerte che prevedono un margine d’Agenzia su base oraria: – inferiore a Euro 0,60 – IVA esclusa – superiore a Euro 1,00 – IVA esclusa”. 5.1. Per condivisibile ricostruzione giurisprudenziale, maturata sotto la vigenza dei previgenti codici dei contratti pubbli...
I costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata...
I costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, secondo cui: “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Quindi, l’art. 41, comma 14, più volte citato, non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d. oneri fissi): solo questi ultimi, infatti, sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, nella vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall’amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa ed immodificabile. [[CASESTUDY]] Lo ribadisce Consiglio di Stato, ...
I costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, secondo cui: “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Quindi, l’art. 41, comma 14, più volte citato, non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d. oneri fissi): solo questi ultimi, infatti, sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, nella vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall’amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa ed immodificabile. [[CASESTUDY]] Lo ribadisce Consiglio di Stato, ...
MIT: cause di esclusione ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera c) del D.lgs....
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3697 ha risposto al seguente quesito: A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 209/2024, si chiede se la causa di esclusione di cui all'articolo 94, comma 5, lettera c) del d.lgs. 36/2023 continua ad applicarsi esclusivamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse prevista dal regolamento (UE) n. 240/2021 del parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, oppure si estende a tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture) finanzianti con mezzi propri dell'Ente o fondi nazionali. [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata Come previsto all’art. 94 co 5 lettera c) per ...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3697 ha risposto al seguente quesito: A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 209/2024, si chiede se la causa di esclusione di cui all'articolo 94, comma 5, lettera c) del d.lgs. 36/2023 continua ad applicarsi esclusivamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse prevista dal regolamento (UE) n. 240/2021 del parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, oppure si estende a tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture) finanzianti con mezzi propri dell'Ente o fondi nazionali. [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata Come previsto all’art. 94 co 5 lettera c) per ...
Non può essere utilizzato come fattore competitivo il trattamento economico e normativo...
L’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della sua attività imprenditoriale e resta anche libera di non adottare quel determinato CCNL scelto dalla stazione appaltante, dimostrando che le tutele da essa fornite sono equivalenti, assoggettandosi, in tal caso, ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura. In conclusione, le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio possono liberamente concorrere, ma non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell’elaborazione delle strategie competitive. [[CASE...
L’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della sua attività imprenditoriale e resta anche libera di non adottare quel determinato CCNL scelto dalla stazione appaltante, dimostrando che le tutele da essa fornite sono equivalenti, assoggettandosi, in tal caso, ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura. In conclusione, le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio possono liberamente concorrere, ma non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell’elaborazione delle strategie competitive. [[CASE...
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In consultazione nuovo Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria Fino al 10 novembre l’invio di osservazioni sulla riformulazione dello schema di disciplinare a fronte delle modifiche del Correttivo al Codice degli Appalti Al via la consultazione pubblica online sul Bando tipo n. 2/2025 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a seguito delle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal cosiddetto Correttivo (decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024). C’è tempo fino alle 23.59 di lunedì 10 novembre 2025 ...
In consultazione nuovo Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria Fino al 10 novembre l’invio di osservazioni sulla riformulazione dello schema di disciplinare a fronte delle modifiche del Correttivo al Codice degli Appalti Al via la consultazione pubblica online sul Bando tipo n. 2/2025 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a seguito delle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal cosiddetto Correttivo (decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024). C’è tempo fino alle 23.59 di lunedì 10 novembre 2025 ...
Il requisito del servizio svolto può maturare anche in capo alla cooperativa che...
Il servizio posto in essere dalla consorziata è qualificante per il consorzio, il quale può avvalersene in eventuali future gare, ma non esclude che lo stesso requisito possa contemporaneamente maturare anche in capo alla cooperativa che abbia effettivamente e materialmente svolto il servizio: la “comunicazione” del requisito tecnico tra consorzio e consorziata, se consente al consorzio di spendere il requisito posseduto dalla consorziata, non può certo escluderne il perdurante possesso in capo alla consorziata stessa che lo abbia maturato tramite il materiale svolgimento del servizio. [[CASESTUDY]] Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 06/10/2025, n. 1596: 19.4. – La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. La legge di gara era chiara nel richiedere, ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-profes...
Il servizio posto in essere dalla consorziata è qualificante per il consorzio, il quale può avvalersene in eventuali future gare, ma non esclude che lo stesso requisito possa contemporaneamente maturare anche in capo alla cooperativa che abbia effettivamente e materialmente svolto il servizio: la “comunicazione” del requisito tecnico tra consorzio e consorziata, se consente al consorzio di spendere il requisito posseduto dalla consorziata, non può certo escluderne il perdurante possesso in capo alla consorziata stessa che lo abbia maturato tramite il materiale svolgimento del servizio. [[CASESTUDY]] Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 06/10/2025, n. 1596: 19.4. – La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. La legge di gara era chiara nel richiedere, ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-profes...
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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025, n. 3707 ha risposto al seguente quesito: Con la presente si richiede se le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono in servizio pubblico mediante affidamento in house e svolgono la funzione di stazione appaltante (in quanto appaltano lavori, forniture e servizi) sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, riconoscendo dunque al personale che svolge le attività tecniche di cui all'allegato I.10, gli incentivi previsti. [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata La risposta al quesito posto è affermativa. (cfr. Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 23 maggio 2025, n. 128). Al riguardo &...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025, n. 3707 ha risposto al seguente quesito: Con la presente si richiede se le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono in servizio pubblico mediante affidamento in house e svolgono la funzione di stazione appaltante (in quanto appaltano lavori, forniture e servizi) sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, riconoscendo dunque al personale che svolge le attività tecniche di cui all'allegato I.10, gli incentivi previsti. [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata La risposta al quesito posto è affermativa. (cfr. Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 23 maggio 2025, n. 128). Al riguardo &...